Sez. 3, Sentenza n. 3962 del 10/07/1979 (Rv. 400433 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - IMPUGNAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE VOCI CONTESTATE - OBBLIGATORIETA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - IMPUGNAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE VOCI CONTESTATE - OBBLIGATORIETA.*
La parte che intende impugnare per Cassazione la liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l'Onere di contestare le singole voci di tariffa, precisando cio che ritiene non dovuto o liquidato in misura eccessiva, ovvero, all'opposto, specificando cio che assume dovuto ma non attribuito o liquidato in misura esigua, in modo da consentire il controllo di legittimita senza necessita di ulteriori indagini. (Conf 708/78, mass n 390048).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)