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Sez. 2, Sentenza n. 2146 del 26/03/1983 (Rv. 427001 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEI MINIMI TARIFFARI - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ISTANTE.*
Stato
decisa il 1983-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427001-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEI MINIMI TARIFFARI - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ISTANTE.*

La parte che intende impugnare per Cassazione la liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l'Onere dell'analitica specificazione delle voci e degli importi considerati, necessaria per consentirne il controllo in Sede di legittimità. (V 4700/80, mass n 408514; (V 5300/79, mass n 401896; (V 3962/79, mass n 400433).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)