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Sez. 2, Sentenza n. 708 del 15/02/1978 (Rv. 390048 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - IMPUGNAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE VOCI CONTESTATE - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1978-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390048-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - IMPUGNAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE VOCI CONTESTATE - OBBLIGATORIETA.*

La parte che intenda impugnare la liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l'Onere di contestare le singole voci, precisando cio che ritiene non dovuto o liquidato in misura eccessiva, si da consentire il controllo del giudice superiore. (Conf 3659/75, mass n 377866).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)