Sez. 5, Sentenza n. 12387 del 06/07/2004 (Rv. 574198 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Fusione per incorporazione - Società incorporante - Detenzione della totalità delle azioni o quote della società incorporata - Soggezione all'imposta proporzionale di registro - Esenzione di cui alla direttiva CEE n. 335 del 1969 - Applicabilità - Esclusione - Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. - Insussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
L'art. 4, lettera b), della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e l'art. 50, quinto comma, del d.P.R. n. 131 del 1986, nel testo vigente nel novembre 1994, i quali, nell'interpretazione della Corte di cassazione e della Corte di giustizia della CEE, assoggettano all'imposta di registro proporzionale le fusioni per incorporazione tra società di capitali delle quali l'una detenga la totalità delle azioni o delle quote dell'altra non è in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto l'esenzione dall'imposta proporzionale disposta dalla normativa comunitaria è dettata dall'esigenza politica di incentivare solo i conferimenti che accrescono la base patrimoniale dell'impresa, e cioè quelli remunerati con l'attribuzione di azioni o quote, non avendo l'esenzione ragion d'essere ove manchi un effettivo accrescimento della base patrimoniale, sicché la diversità di disciplina trova giustificazione nella diversità di situazioni; né è in contrasto con l'art. 53 Cost., in quanto tale norma è rispettata ogni qual volta il prelievo tributario trovi causa in elementi di fatto che siano indici rivelatori di ricchezza, laddove la comparazione del trattamento tributario riservato a situazioni diverse che si assumono economicamente equivalenti esula dal detto parametro costituzionale per ricadere eventualmente sotto quello posto dall'art. 3 Cost., la cui inosservanza, per quanto esposto, non è invocabile.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. T art. 4, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 4, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)