Sez. 1, Sentenza n. 2036 del 20/06/1968 (Rv. 334103 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - IN GENERE - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTRINSECA NATURA DELL'ATTO - RISULTATO GIURIDICO CONCRETO.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - IN GENERE - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTRINSECA NATURA DELL'ATTO - RISULTATO GIURIDICO CONCRETO.*
Ai fini dell'applicazione delle imposte di registro occorre aver riguardo all'intrinseca natura dell'atto e agli effetti che esso e destinato a produrre, cioe all'atto economico quale si rivela attraverso il risultato giuridico concreto voluto ed ottenuto di volta in volta dalle parti anziche allo schema negoziale astratto.*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)