Sez. 1, Sentenza n. 1698 del 24/09/1970 (Rv. 347641 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - IN GENERE - APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA - RIFERIMENTO ALL'INTRINSECA NATURA DELL'ATTO - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - IN GENERE - APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA - RIFERIMENTO ALL'INTRINSECA NATURA DELL'ATTO - LIMITI.*
Se e vero che, ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, deve aversi riguardo all'intrinseca natura dell'atto ed agli effetti ch'esso e destinato a produrre, e anche vero che cio non significa prescindere del tutto dalla volonta delle parti, ma, al contrario, vuol dire prescindere dalla considerazione del negozio secondo il suo schema astratto e le sue forme apparenti, per aver riguardo al risultato economico concretamente voluto dalle parti stesse. (V 780'68, mass n 332051 2036'68 mass n 334103).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)