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Sez. 1, Sentenza n. 229 del 28/01/1974 (Rv. 367838 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - SIMULATI - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - SENTENZA DI NULLITA PER SIMULAZIONE - RETROCESSIONE DELL'IMMOBILE - SOGGEZIONE ALL'IMPOSTA - NULLITA DELLA DONAZIONE DISSIMULATA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367838-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - SIMULATI - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - SENTENZA DI NULLITA PER SIMULAZIONE - RETROCESSIONE DELL'IMMOBILE - SOGGEZIONE ALL'IMPOSTA - NULLITA DELLA DONAZIONE DISSIMULATA - IRRILEVANZA.*

La dichiarazione giudiziale di nullita per simulazione di un contratto di compravendita immobiliare determina, sotto il profilo fiscale, una retrocessione dell'immobile in favore dell'apparente venditore, e cioe un nuovo trasferimento, necessariamente soggetto a propria imposta di registro a norma dell'art 72 lr. A ritenere dovuta tale imposta, che colpisce il ritorno del bene allo originario avente diritto contro la volonta dei contraenti, non e di ostacolo il fatto che nella pronunzia del giudice si dichiari nulla (nella specie per Mancanza di un essenziale requisito di Forma) anche la donazione dissimulata della vendita. (V 2097'71, mass n 352795; 841'70, mass nn 346193 e 346194; (V 2668'67, mass n 330095; 1244'64).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)