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Sez. U, Sentenza n. 11346 del 30/05/2005 (Rv. 583772 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Lavori socialmente utili - Calcolo e quantificazione del trattamento economico - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583772-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Alla stregua del criterio del "petitum" sostanziale, spetta al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, la giurisdizione in ordine alla domanda con cui il lavoratore socialmente utile (il quale, svolgendo la sua attività per la realizzazione di un interesse di carattere generale, ha diritto ad emolumenti aventi natura, non retributiva, ma previdenziale) rivendichi il trattamento economico riconosciutogli dall'art. 14 del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e, più specificamente, il riconoscimento dei ratei di tredicesima e la loro quantificazione al lordo e non al netto delle ritenute previdenziali (con interessi e rivalutazione monetaria), atteso che detta pretesa si configura come un diritto soggettivo, per la mancanza nell'ente pubblico di qualsiasi discrezionalità sull' "an" e sul "quantum" dell'ammontare di detto trattamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 14, Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386, Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)