Sez. U, Sentenza n. 3 del 03/01/2007 (Rv. 594262 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Lavori socialmente utili - Calcolo e quantificazione del trattamento economico - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Alla stregua del criterio del "petitum" sostanziale, spetta al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, la giurisdizione in ordine alla domanda con cui il lavoratore socialmente utile rivendichi l'emolumento mensile erogato dalla Regione Calabria ai sensi dell'art. 4 della legge reg. n. 18/96, che prevedeva la concessione di contributi alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. N. 29/93 che predisponevano progetti per l'impiego in lavori socialmente utili di determinate categorie di prestatori d'opera, atteso che il lavoratore socialmente utile, svolgendo la sua attività per la realizzazione di un interesse di carattere generale, ha diritto ad emolumenti aventi natura, non retributiva, ma previdenziale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/02/2000 num. 81 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)