Sez. 3, Sentenza n. 16351 del 15/03/2005 Cc. (dep. 02/05/2005) Rv. 231513 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Combustibile da rifiuto - Prodotto in regime di procedura semplificata - Esclusività - Esclusione - Fondamento.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, è impiegabile quale combustibile da rifiuto per il recupero energetico in inceneritori ed impianti industriali, quali cementifici e centrali termoelettriche (cd. CDR) non soltanto quello prodotto in regime di procedura semplificata ex art. 31 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, ma altresì quello per il quale si è seguita la procedura ordinaria, atteso che l'autorizzazione della autorità competente è atto che offre garanzie maggiori rispetto alla comunicazione da parte dell'interessato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)