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Sez. 3, Sentenza n. 16351 del 15/03/2005 Cc. (dep. 02/05/2005) Rv. 231513 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Combustibile da rifiuto - Prodotto in regime di procedura semplificata - Esclusività - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231513-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, è impiegabile quale combustibile da rifiuto per il recupero energetico in inceneritori ed impianti industriali, quali cementifici e centrali termoelettriche (cd. CDR) non soltanto quello prodotto in regime di procedura semplificata ex art. 31 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, ma altresì quello per il quale si è seguita la procedura ordinaria, atteso che l'autorizzazione della autorità competente è atto che offre garanzie maggiori rispetto alla comunicazione da parte dell'interessato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)