Sez. 3, Sentenza n. 30318 del 24/05/2001 Cc. (dep. 03/08/2001) Rv. 219981 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Disciplina sui rifiuti - Impianto per la produzione di energia elettrica che utilizzi combustibile da rifiuti - Autorizzazione di cui all'art. 17 del DPR n. 203 del 1988 - Sufficienza - Esclusione - Autorizzazione ex D.Lgs n. 22 del 1977 - Necessità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Qualora un impianto di produzione di energia elettrica si avvalga di CDR (combustibile da rifiuto), quale definito dall'art. 6, lett. p), del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e non sussistano le condizioni per l'accesso alle procedure semplificate in materia di gestione dei rifiuti di cui agli artt. 31-33 del medesimo decreto, esso deve essere munito oltre che dell'autorizzazione prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, anche di quella prevista dagli artt. 27 e 28 del decreto n. 22 citato. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un impianto di produzione di energia elettrica in assenza della autorizzazione regolata dai citati artt. 27-28 d.p.r. n. 22 del 1997).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 27 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)