Sez. 1, Sentenza n. 13162 del 16/07/2004 (Rv. 576436 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - IN GENERE | Riscossione dell'indennità da parte dell'intestatario catastale - Azione del proprietario contro l'espropriante per il pagamento dell'indennità - Esclusione - Azione di ripetizione dell'indebito contro l'intestatario catastale - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - IN GENERE
Il proprietario del bene espropriato (o il suo avente causa) non ha azione nei confronti dell'espropriante per il pagamento dell'indennità di esproprio ove questa sia stata riscossa, in applicazione dell'art. 12, terzo e quinto comma, della legge n. 865 del 1971, dall'intestatario catastale del medesimo bene nell'inerzia del proprietario, essendosi il debito dell'espropriante estinto a seguito del pagamento in buona fede al creditore apparente (art. 1189, primo comma, cod. civ.); egli, pertanto, può agire esclusivamente nei confronti di quest'ultimo secondo (art. 1189, secondo comma cod. civ.)le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)