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Sez. 3, Sentenza n. 20905 del 27/10/2005 (Rv. 584324 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - IN GENERE | Riscossione dell'indennità da parte dell'intestatario catastale - Azione del proprietario contro l'espropriante per il pagamento dell'indennità - Esclusione - Azione di ripetizione dell'indebito contro l'intestatario catastale quale creditore apparente - Sussistenza - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584324-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - IN GENERE

Il proprietario del bene espropriato (o il suo avente causa), il quale non ha azione nei confronti dell'espropriante per il pagamento dell'indennità di esproprio ove questa, in applicazione dell'art. 12, terzo e quinto comma, della legge n. 865 del 1971, sia stata riscossa dall'intestatario catastale del medesimo bene nell'inerzia del proprietario, essendosi il debito dell'espropriante estinto a seguito del pagamento in buona fede al creditore apparente in base all'art. 1189, primo comma, cod. civ., può agire esclusivamente nei confronti dello stesso creditore apparente secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito (art. 1189, secondo comma, cod. civ.). Pertanto, in considerazione del presupposto che il diritto del proprietario all'indennità di espropriazione ed il diritto di ripetere dal creditore apparente quanto a lui non corrisposto a titolo di indennizzo non dovutogli hanno ad oggetto prestazioni distinte e si rivolgono ad obbligati diversi, non è possibile riferire il termine iniziale di prescrizione dell'azione ex art. 1189, secondo comma, cod. civ. a momenti precedenti alla sua insorgenza, quando è possibile agire soltanto a tutela del diverso diritto all'indennità di espropriazione nei confronti dell'ente espropriante. (Nella specie la S.C., enunciando tale principio, ha ritenuto corretta la sentenza di appello impugnata, con la cui motivazione era stato stabilito che, allo stesso modo che per il pagamento dell'indebito, nel caso dedotto in giudizio il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione da parte dell'effettivo proprietario doveva farsi decorrere dal momento in cui era stato effettuato a favore dell'intestatario catastale il pagamento di una parte dell'indennità di esproprio a lui non dovuta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2040, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)