Sez. 1, Sentenza n. 11178 del 13/10/1992 (Rv. 478902 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Soggetti passivi | Procedura espropriativa ex legge n. 865 del 1971 - Soggetti passivi - Indennità - Pagamento a favore del proprietario catastale - Legittimità - Condizioni - Bene espropriato - Effettivi possessori - Indennizzo per l'occupazione illegittima - Spettanza.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Soggetti passivi
La procedura espropriativa prevista dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865, per quanto riguarda la individuazione del soggetto passivo, si svolge nei confronti dei proprietari iscritti negli atti catastali (art. 10), l'elenco dei quali deve essere allegato a corredo della relazione esplicativa dell'opera da realizzare, e prosegue nei confronti di detti soggetti fino alla pronuncia del decreto di espropriazione, che deve essere effettuata (art. 13) "sulla base dei dati risultanti dalla documentazione di cui all'art. 10". Pertanto, ove gli interessati non abbiano provveduto a far valere, a mezzo delle osservazioni scritte previste dal citato art. 10, le ragioni inerenti alla effettiva proprietà del bene da espropriare e l'espropriante abbia disposto il pagamento dell'indennità, legittimamente la procedura espropriativa si compie nei confronti del proprietario catastale, salvo il diritto degli interessati quali effettivi possessori del bene espropriato all'indennizzo per la sua occupazione illegittima.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 10, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)