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Sez. 2, Sentenza n. 1325 del 13/06/1967 (Rv. 327886 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE - AUTONOMIA NEGOZIALE - RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO NON INQUADRABILI TRA QUELLI DEI SALARIATI FISSI O DEI BRACCIANTI AVVENTIZI - COSTITUZIONE - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327886-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE - AUTONOMIA NEGOZIALE - RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO NON INQUADRABILI TRA QUELLI DEI SALARIATI FISSI O DEI BRACCIANTI AVVENTIZI - COSTITUZIONE - POSSIBILITA.*

La regolamentazione collettiva che contempla e disciplina, nel campo del lavoro agricolo, i soli rapporti dei salariati fissi e dei braccianti agricoli avventizi, non esclude che le parti possano, nella loro liberta negoziale, porre in essere rapporti di lavoro diversi, non inquadrabili nei tipi predetti- e, percio, ben possibile configurare rapporti di lavoro agricolo a tempo indeterminato, che non consentano di attribuire al lavoratore la qualifica di salariato fisso, ne quella di bracciante avventizio o giornaliero. (Conf. 1652-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2097

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)