Sez. 2, Sentenza n. 1325 del 13/06/1967 (Rv. 327886 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE - AUTONOMIA NEGOZIALE - RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO NON INQUADRABILI TRA QUELLI DEI SALARIATI FISSI O DEI BRACCIANTI AVVENTIZI - COSTITUZIONE - POSSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE - AUTONOMIA NEGOZIALE - RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO NON INQUADRABILI TRA QUELLI DEI SALARIATI FISSI O DEI BRACCIANTI AVVENTIZI - COSTITUZIONE - POSSIBILITA.*
La regolamentazione collettiva che contempla e disciplina, nel campo del lavoro agricolo, i soli rapporti dei salariati fissi e dei braccianti agricoli avventizi, non esclude che le parti possano, nella loro liberta negoziale, porre in essere rapporti di lavoro diversi, non inquadrabili nei tipi predetti- e, percio, ben possibile configurare rapporti di lavoro agricolo a tempo indeterminato, che non consentano di attribuire al lavoratore la qualifica di salariato fisso, ne quella di bracciante avventizio o giornaliero. (Conf. 1652-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2097
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)