Sez. 2, Sentenza n. 2965 del 27/03/1987 (Rv. 452065 - 01)
MANDATO - IN GENERE - NOZIONE - LOCAZIONE D'OPERA - CARATTERI DIFFERENZIALI IN RELAZIONE AL RISPETTIVO OGGETTO.*
MANDATO - IN GENERE - NOZIONE - LOCAZIONE D'OPERA - CARATTERI DIFFERENZIALI IN RELAZIONE AL RISPETTIVO OGGETTO.*
Il contratto di mandato e quello di locazione di opera - pur avendo in comune entrambe un facere - si distinguono in relazione al rispettivo oggetto che, nel primo caso, è rappresentato da una attività qualificata di conclusione di negozi giuridici per conto e nell'interesse del mandante, e, nel secondo caso, da un'attività di cooperazione (estranea alla sfera negoziale), consistente nel compimento di un'opera o di un servizio (materiale od intellettuale). (V 4215/74, mass n 327886; (V 1908/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)