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Sez. 5, Sentenza n. 11333 del 19/12/2019 Cc. (dep. 03/04/2020) Rv. 278743 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Rimedio ex art. 35-ter ord. pen. - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Spazio individuale minimo intramurario – Computo preciso ed effettivo – Necessità – Emersione di "deficit" dello spazio minimo - Fattori compensativi – Valutabilità - Fattispecie
Stato
decisa il 2019-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278743-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord. pen., ai fini dell'accertamento della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, il giudice deve individuare in modo preciso ed effettivo lo spazio disponibile per il singolo soggetto recluso, non essendo sufficiente la sola indicazione dell'elenco delle basi di calcolo utili per la quantificazione della misura finale di tale spazio, e solo successivamente può riparametrare l'eventuale "deficit" dello spazio minimo con i fattori compensativi, relativi alla durata della detenzione ed alla complessiva offerta trattamentale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva respinto l'istanza del detenuto, limitandosi ad individuare lo spazio disponibile sulla sola scorta dell'elenco delle basi di calcolo e ritenendo sussistenti i fattori compensativi).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 6, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis com. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)