Sez. U, Sentenza n. 6551 del 24/09/2020 Cc. (dep. 19/02/2021) Rv. 280433 - 02
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Spazio minimo individuale intramurario - Fattori compensativi del trattamento detentivo – Rilevanza – Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati, previsti dall'art. 35-ter ord. pen, i fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 6, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 7, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)