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Sez. 5, Sentenza n. 53731 del 07/06/2018 Cc. (dep. 29/11/2018) Rv. 275407 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Rimedio ex art. 35-ter ord. pen. - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Spazio individuale intramurario inferiore a tre metri quadrati - Presunzione di violazione dell'art. 3 Cedu - Superamento - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275407-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord. pen., ai fini dell'accertamento della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, se lo spazio delle celle è inferiore ai tre metri quadrati esiste una forte presunzione di violazione dell'art. 3 della Convenzione Edu superabile - in applicazione dei principi affermati dalla sentenza della Grande Camera della Corte Edu, 20 ottobre 2016, Mursic v. Croatia - solo attraverso la valutazione dell'esistenza di adeguati fattori compensativi che si individuano nella durata della restrizione carceraria, nei margini della libertà di circolazione concessa fuori dalla cella, nell'offerta di attività esterne alla cella e nel decoro complessivo delle condizioni di detenzione.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 6, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis com. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)