Sez. 3, Sentenza n. 1067 del 24/03/1976 (Rv. 379738 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI - CORRISPETTIVI - MORATORI - DIFFERENZE - INTERESSI COMPENSATIVI - LIQUIDAZIONE D'UFFICIO - MANCANZA DI ESPRESSA RICHIESTA - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI - CORRISPETTIVI - MORATORI - DIFFERENZE - INTERESSI COMPENSATIVI - LIQUIDAZIONE D'UFFICIO - MANCANZA DI ESPRESSA RICHIESTA - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE.*
Gli interessi compensativi si differenziano sia da quelli moratori che da quelli corrispettivi poiche non sono ancorati ne alla mora ne alla scadenza di un'obbligazione pecuniaria, ma mirano unicamente a compensare il creditore per il mancato godimento di una somma di danaro: in considerazione della loro struttura essi possono essere liquidati anche d'ufficio, dovendosene ritenere implicita la richiesta nella domanda relativa all'obbligazione principale, cosi che il giudice che li concede - in Mancanza di esplicita richiesta - non incorre nel vizio di extrapetizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)