Sez. 2, Sentenza n. 274 del 13/01/1984 (Rv. 432542 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI - LIQUIDAZIONE - REQUISITI - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI - LIQUIDAZIONE - REQUISITI - CONDIZIONI.*
Gli interessi compensativi, come espressamente denominati nel titolo dell'art. 1499 cod. civ., sono dovuti nei contratti di scambio per una funzione equitativa, allo scopo, cioè, di ristabilire l'equilibrio economico tra i contraenti, mirando a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa, da lui consegnata all'altra parte prima di riceverne la controprestazione, ed essi quindi, attesa la loro peculiare finalità, sono dovuti, a differenza degli interessi moratori, indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento, e, a differenza dagli interessi corrispettivi, a prescindere dalla liquidità ed esigibilità del credito, sempre che di questo, tuttavia, sia provata la certezza e la definitività. (V 1067/76, mass n 379738).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1499
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)