Sez. 2, Sentenza n. 11197 del 31/05/1983 Ud. (dep. 23/12/1983) Rv. 161911 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE - PARTI DELLA SENTENZA NON ANNULLATE - RIESAME - PRECLUSIONE PROCESSUALE E NON GIUDICATO - CAUSE ESTINTIVE SOPRAVVENUTE - APPLICAZIONE - POSSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE - PARTI DELLA SENTENZA NON ANNULLATE - RIESAME - PRECLUSIONE PROCESSUALE E NON GIUDICATO - CAUSE ESTINTIVE SOPRAVVENUTE - APPLICAZIONE - POSSIBILITÀ.*
In caso di annullamento parziale l'art. 545, primo comma, cod. proc. pen. pone al giudice del rinvio una mera preclusione processuale al riesame delle parti della sentenza non annullate, rispetto alle quali il giudicato sostanziale si Forma, invece, soltanto con la irrevocabilità della sentenza che chiude definitivamente il processo. Pertanto, operando nel giudizio di rinvio una preclusione e non un giudicato, eventuali cause estintive sopravvenute debbono essere applicate anche ai reati cui si riferisce la parte non annullata della sentenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 545
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)