Sez. 6, Sentenza n. 27080 del 27/06/2025 Cc. (dep. 24/07/2025) Rv. 288191-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO | Procedimento plurisoggettivo - Interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Omissione per esigenze cautelari impeditive o reati ostativi - Riferibilità della causa ostativa al singolo indagato - Necessità - Rilevanza di cause derogatorie afferenti a coindagati, anche se gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque, collegati - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO
In tema di misure cautelari personali, il giudice per le indagini preliminari, nei procedimenti plurisoggettivi, non deve effettuare l'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., procedendo, invece, all'interrogatorio di garanzia postumo, nei soli confronti dell'indagato rispetto al quale ritiene sussistenti esigenze cautelari impeditive o la gravità indiziaria per un reato ostativo ai sensi della disposizione citata, in quanto non assume rilievo, a tal fine, l'eventuale sussistenza di cause derogatorie afferenti a coindagati, pur se gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque, collegati.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)