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Sez. U, Sentenza n. 28898 del 15/01/2026 Cc. (dep. 30/07/2026) Rv. 290405-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO | Procedimento plurisoggettivo - Interrogatorio preventivo "ex" art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Omissione per esigenze cautelari impeditive - Riferibilità della causa ostativa al singolo indagato - Necessità - Rilevanza di cause derogatorie afferenti a coindagati, anche se gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque, collegati - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290405-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO

Il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi "ex" art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati "ex" art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., non può effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l'espletamento dell'interrogatorio preventivo. (In motivazione, le Sezioni Unite

hanno richiamato, a fondamento del principio, il tenore letterale dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., la riserva assoluta di legge di cui all'art. 13, secondo comma, Cost., nonché l'autonomia dell'azione cautelare esercitata nei confronti di ciascun singolo coindagato).

Costituzione art. 13 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. E), Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. F)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)