Sez. 1, Sentenza n. 14847 del 13/06/2013 (Rv. 626831 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - IN GENERE | Dismissioni in blocco immobili della P.A. - Prelazione del conduttore - Vendita di tutte le proprietà del locatore nell'edificio - Vendita frazionata - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - IN GENERE
In tema di dismissione in blocco del patrimonio immobiliare da parte di amministrazioni pubbliche, della C.O.N.S.A.P. e di società derivanti da processi di privatizzazione, al conduttore non spetta il diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1992, n. 662 (nella formulazione originaria, applicabile "ratione temporis" ed anteriore alle modifiche dettate dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) quando la vendita abbia avuto ad oggetto tutte le proprietà del locatore nell'edificio ove si trova l'immobile locato, poiché in tal caso non ricorre un'ipotesi di vendita frazionata, che sola dà diritto alla prelazione.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1992 num. 662 art. 3 com. 109, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)