Sez. 2, Sentenza n. 710 del 15/01/2014 (Rv. 629063 - 01)
ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO | Dismissione del patrimonio degli enti previdenziali pubblici - Conferimento di immobile nel capitale di società - Qualificazione come vendita agli effetti della prelazione del conduttore - Esclusione - Fondamento.
ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO
Il conferimento nel capitale di una società, per effetto della sottoscrizione di aumento del capitale, della proprietà di un immobile oggetto di dismissione del patrimonio degli enti previdenziali pubblici, dietro la cessione di una partecipazione azionaria in favore del conferente, non è riconducibile alla fattispecie della vendita, quale tipo contrattuale propriamente legittimante la configurazione del diritto di prelazione a vantaggio del titolare del contratto di locazione del medesimo immobile, in relazione alla chiara previsione dell'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 109 CORTE COST., Legge 23/12/1999 num. 488 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)