diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1808 del 07/03/1990 (Rv. 465724 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI - RICORSO PER CASSAZIONE - DIFETTO O INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE - MOTIVO AUTONOMO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465724-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI - RICORSO PER CASSAZIONE - DIFETTO O INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE - MOTIVO AUTONOMO - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel ricorso per Cassazione avverso sentenze in materia elettorale non è autonomamente deducibile la censura di difetto o di insufficiente motivazione, in quanto la Corte ha il potere di statuire nel merito e pertanto deve riesaminare direttamente la controversia, a prescindere dalla motivazione adottata dal giudice d'appello. (Conf 2240/71, mass n 353048).*

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 9 bis CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 5, Legge 17/02/1968 num. 108 art. 19 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)