Sez. 1, Sentenza n. 2240 del 12/07/1971 (Rv. 353048 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE - POTERI DELLA CASSAZIONE - VALUTAZIONE DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA - CENSURA DI OMESSA MOTIVAZIONE - DEDUCIBILITA IN VIA AUTONOMA - ESCLUSIONE.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE - POTERI DELLA CASSAZIONE - VALUTAZIONE DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA - CENSURA DI OMESSA MOTIVAZIONE - DEDUCIBILITA IN VIA AUTONOMA - ESCLUSIONE.*
Nei ricorsi per Cassazione in materia elettorale, nei quali la Corte e investita di poteri cognitori e decisori estesi anche al merito della controversia, la censura di difetto di motivazione non e deducibile in via autonoma, ben potendo il SC riesaminare i fatti rilevanti ai fini della decisione, a prescindere dalla valutazione che ne abbia fatto il giudice del merito e dalla motivazione contenuta nella sentenza impugnata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)