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Sez. 1, Sentenza n. 2240 del 12/07/1971 (Rv. 353048 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE - POTERI DELLA CASSAZIONE - VALUTAZIONE DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA - CENSURA DI OMESSA MOTIVAZIONE - DEDUCIBILITA IN VIA AUTONOMA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353048-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE - POTERI DELLA CASSAZIONE - VALUTAZIONE DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA - CENSURA DI OMESSA MOTIVAZIONE - DEDUCIBILITA IN VIA AUTONOMA - ESCLUSIONE.*

Nei ricorsi per Cassazione in materia elettorale, nei quali la Corte e investita di poteri cognitori e decisori estesi anche al merito della controversia, la censura di difetto di motivazione non e deducibile in via autonoma, ben potendo il SC riesaminare i fatti rilevanti ai fini della decisione, a prescindere dalla valutazione che ne abbia fatto il giudice del merito e dalla motivazione contenuta nella sentenza impugnata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)