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Sez. 1, Sentenza n. 1465 del 09/02/1995 (Rv. 490357 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE | Ricorso per Cassazione - Cassazione - Poteri - Difetto di motivazione - Censura - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490357-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE

Nei ricorsi per cassazione in materia elettorale, in cui la Corte è giudice non solo di legittimità, ma anche di merito, è irrilevante la censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata, potendo la Corte procedere al riesame diretto dei fatti, a prescindere dalla valutazione che di essi è stata operata dal giudice d'appello, come può desumersi dalla formulazione dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)