diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5300 del 07/12/1977 (Rv. 388961 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA GARANZIE REALI OD ALTRI VINCOLI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - LIBERAZIONE DELLA COSA DAL VINCOLO - AMMISSIBILITA - RAPPORTO TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DOMANDA DI ADEMPIMENTO.*
Stato
decisa il 1977-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388961-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA GARANZIE REALI OD ALTRI VINCOLI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - LIBERAZIONE DELLA COSA DAL VINCOLO - AMMISSIBILITA - RAPPORTO TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DOMANDA DI ADEMPIMENTO.*

In materia di vendita di cosa gravata da garanzie reali o altri vincoli non dichiarati dal venditore e ignorati dal compratore l'art 1482 cod civ, applicabile indifferentemente alla vendita perfetta e al preliminare di vendita, mentre attribuisce al compratore la facolta di sospendere il pagamento del prezzo, subordina pero la risoluzione del contratto per inadempimento all'inutile decorso del termine stabilito dal giudice per liberare la cosa dai vincoli: pertanto, la domanda giudiziale di risoluzione, in deroga alla disposizione del terzo comma dell'art 1453 cod civ, non ha l'effetto immediato di precludere all'inadempiente la possibilita di adempiere la propria obbligazione, e cioe di liberare la cosa dal vincolo. Conseguentemente, ove il promittente venditore liberi tempestivamente la cosa venduta dal vincolo, deve ritenersi consentito al compratore, in deroga al secondo comma del citato art 1453, di domandare l'adempimento del preliminare di vendita in luogo della risoluzione di esso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1482

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)