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Sez. 2, Sentenza n. 1119 del 23/02/1982 (Rv. 418998 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA GARANZIE REALI OD ALTRI VINCOLI - RELATIVO SILENZIO DEL PROMESSO VENDITORE ED IGNORANZA DEL PROMESSO COMPRATORE - FACOLTÀ CONSEGUENTI DI QUEST'ULTIMO - RICHIESTA AL GIUDICE DELLA FISSAZIONE DI UN TERMINE PER LIBERARE IL BENE DALLE GARANZIE E DAI VINCOLI - AMMISSIBILITÀ - MODALITÀ - CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418998-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA GARANZIE REALI OD ALTRI VINCOLI - RELATIVO SILENZIO DEL PROMESSO VENDITORE ED IGNORANZA DEL PROMESSO COMPRATORE - FACOLTÀ CONSEGUENTI DI QUEST'ULTIMO - RICHIESTA AL GIUDICE DELLA FISSAZIONE DI UN TERMINE PER LIBERARE IL BENE DALLE GARANZIE E DAI VINCOLI - AMMISSIBILITÀ - MODALITÀ - CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*

La esistenza di garanzie reali o di vincoli da pignoramento o sequestro sull'immobile promesso in vendita - non dichiarate dal promesso venditore e ignorate dal promesso compratore - comporta per quest'ultimo sia la facoltà di sottrarsi all'adempimento con la eccezione di inadempimento a norma dell'art. 1460 cod. civ., sia la facoltà di chiedere al giudice - di stabilire un termine entro il quale la cosa promessa in vendita deve essere liberata dalle garanzie o dai vincoli che la gravano, scaduto inutilmente il quale il contratto è risolto, con Obbligo del promesso venditore di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1479 cod. civ.. tale richiesta di fissazione del termine, oltre che in via autonoma, può essere anche formulata congiuntamente con la domanda di risoluzione del contratto, che potrà essere accolta solo condizionatamente alla mancata liberazione del bene nel termine stabilito nella stessa sentenza, con la conseguenza che a tal fine il termine può essere fissato dal giudice anche senza una formale e specifica richiesta della parte compratrice in relazione a quella sua domanda di risoluzione per cui sia accertata l'inadempienza del venditore. (V 5300/77, mass n 388961; (V 2330/76, mass nn 381119 e 381120).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1479, Cod. Civ. art. 1482

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)