Sez. 2, Sentenza n. 2091 del 10/03/1999 (Rv. 524020 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Di un bene come proprio e libero da pesi e condizioni - Scoperta, all'atto del definitivo, dell'altruità di esso, e di un'ipoteca a garanzia di un mutuo - Rimedi per il promissario - Non utilizzazione di essi e stipula del definitivo con l'effettivo proprietario - Conseguenze - Obbligo soltanto di questi di liberazione del bene dalla garanzia - Inadempimento a tale obbligo e pagamento dell'acquirente al creditore ipotecario, per evitare l'evizione - Azione nei confronti del promittente - Inammissibilità, diversamente dall'ipotesi dell'originaria conoscenza dell'altruità del bene da parte del promissario già al momento della stipula del preliminare - Fondamento.
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA
Il promissario acquirente di un bene indicato come libero da pesi ed oneri, che al momento della stipula del definitivo ne scopra invece l'altruità e l'esistenza di ipoteca a garanzia di un mutuo, ha facoltà di chiedere la risoluzione del preliminare, con connesse restituzioni di danaro anticipato e risarcimento del danno, ovvero di accollarsi il mutuo per il pagamento del residuo prezzo, o di sospendere il pagamento, ai sensi dell'art. 1482 cod. civ.. Ne consegue che, se ciononostante egli accetta di stipulare il contratto definitivo con l'effettivo proprietario pagando l'intero prezzo pattuito, e successivamente sia costretto, per evitare l'evizione, a pagare il creditore ipotecario, a causa dell'inadempimento del venditore all'obbligo, assuntosi nella compravendita, di liberare l'immobile dalla garanzia reale a sue spese, non può agire nei confronti del promittente che nulla abbia garantito al riguardo, come invece nel diverso caso in cui il promissario non ignori, al momento del preliminare, che il bene non è del promittente, dal che deriva sia la possibilità di esser dal medesimo costretto ad accettare il trasferimento del bene direttamente dal terzo proprietario evitando il doppio trasferimento, sia il diritto ad esser garantito, ai sensi dell'art. 1476, n. 3 cod. civ., dall'evizione e dai vizi della cosa, essendo il consenso tra terzo proprietario del bene e promissario soltanto determinante dell'effetto traslativo della proprietà, mentre gli altri obblighi permangono tra le parti originarie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1479, Cod. Civ. art. 1482, Cod. Civ. art. 1476
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)