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Sez. 1, Sentenza n. 6521 del 20/11/1997 Cc. (dep. 28/01/1998) Rv. 209527 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Autonomia rispetto al processo penale -Derubricazione dell'imputazione contestata nel processo penale - Conseguenze nel procedimento di prevenzione.
Stato
decisa il 1997-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209527-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

L'autonomia tra procedimento di prevenzione e procedimento penale comporta che, nonostante la derubricazione in associazione per delinquere dell'originaria imputazione di associazione per delinquere di tipo mafioso attuata dal giudice penale, il giudice della prevenzione possa egualmente trarre da tale sentenza di condanna elementi sintomatici di appartenenza del proposto ad associazione di stampo mafioso, quando i fatti in essa accertati, considerati alla luce di altri elementi desunti "aliunde", valgano a costituire un quadro indiziario in tale direzione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)