Sez. U, Sentenza n. 18 del 03/07/1996 Cc. (dep. 17/07/1996) Rv. 205261 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento | Autonomia rispetto al processo penale - Assoluzione in quest'ultimo dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. - Assorbente rilevanza nel giudizio di prevenzione - Esclusione - Doveri di valutazione spettanti al giudice della prevenzione.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento
Stante l'autonomia del procedimento di prevenzione da quello penale, non può affermarsi l'assorbente rilevanza di sentenza di assoluzione del proposto dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. nel procedimento di prevenzione, nel quale gli indizi di affiliazione ad un "clan mafioso" e l'indimostrata liceità dell'appartenenza dei beni possono essere desunti anche dagli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale ovvero da altri, acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)