Sez. 1, Sentenza n. 5649 del 16/01/2002 Cc. (dep. 12/02/2002) Rv. 221156 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Presupposti di applicabilità delle misure - Nozione di appartenenza all'associazione - Indicazione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di misure di prevenzione, il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di "partecipazione", risolvendosi in una situazione di contiguità all'associazione stessa che - pur senza integrare il fatto-reato tipico del soggetto che organicamente è partecipe (con ruolo direttivo o meno) del sodalizio mafioso - risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e nel contempo denoti la pericolosità sociale specifica che sottende al trattamento prevenzionale.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Cod. Pen. art. 416 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)