Sez. 2, Sentenza n. 5928 del 15/06/1999 (Rv. 527506 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA | Diritto di mantenere i rami di un albero protesi verso il fondo del vicino - Ammissibilità - Condizioni - Costituzione della servitù per titolo o per destinazione del padre di famiglia - Necessità - Costituzione della servitù per usucapione - Esclusione - Servitù di mantenimento dell'albero a distanza inferiore a quella legale - Irrilevanza.
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA
Il diritto di mantenere i rami di un albero protesi verso il fondo del vicino (art. 896 cod. civ.) può legittimamente costituire oggetto di servitù (potendo quest'ultima avere ad oggetto non soltanto una maggior utilità, ma anche semplicemente una maggior comodità o mera amenità del fondo dominante) a condizione che questa nasca per titolo ovvero per destinazione del padre di famiglia (e non anche per usucapione, potendo il proprietario del fondo confinante costringere in qualunque tempo il vicino a tagliarli). Ne consegue che, al fine di ritenere legittimo il protendimento dei rami, il proprietario del fondo è tenuto a provare non già l'esistenza di una servitù di tenere l'albero a distanza inferiore a quella legale, bensì la costituzione (per titolo o per "destinatio patris familiae") della specifica servitù di protendimento dei rami nel fondo vicino.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 896 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1028, Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1062, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)