Sez. 2, Sentenza n. 1788 del 12/02/1993 (Rv. 480876 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per piantagioni di alberi - A distanza illegale - Recisione di rami protesi e radici | Diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante - Acquisto per usucapione - Esclusione.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per piantagioni di alberi - A distanza illegale - Recisione di rami protesi e radici
Il diritto di fare protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione perché l'art. 896 cod. civ., innovando la disposizione dell'art. 582 del cod. civ. del 1865, implicitamente lo esclude, riconoscendo espressamente al proprietario del fondo nel quale si protendono i rami degli alberi del vicino il potere di costringere quest'ultimo a tagliarli in qualunque tempo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 896 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)