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Sez. U - , Sentenza n. 8227 del 22/03/2019 (Rv. 653281 - 01)

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE | Concessione di derivazione idroelettrica - Rinunzia del concessionario - Effetti ex art. 55 del r.d. n. 1775 del 1933 - Decorrenza - Dalla conoscenza legale del concedente - Principio della scissione degli effetti della notificazione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653281-01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE

In tema di concessione di derivazione idroelettrica, ai sensi dell'art. 55 del r.d. n. 1775 del 1933, la rinuncia del concessionario ha effetto a decorrere dal momento in cui l'amministrazione concedente ne abbia avuta la conoscenza legale, senza che con riferimento a tale atto, di natura sostanziale, possa trovare applicazione il principio - sancito dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali - della scissione degli effetti della notificazione in deroga alla regola generale, sancita dall'art. 1334 c.c., sulla natura recettizia degli atti unilaterali, non prevedendo l'art. 55 cit. che il diritto di rinunciare venga esercitato necessariamente mediante un atto processuale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del TSAP che, tenuto conto della data di ricezione della rinuncia e non di quella di spedizione a mezzo lettera raccomandata, aveva fatto slittare all'annualità successiva la cessazione dell'obbligo di pagamento del canone).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)