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Sez. 2 - , Sentenza n. 19143 del 01/08/2017 (Rv. 644990 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Verbale di accertamento - Consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica - Effetto interruttivo del termine di prescrizione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644990-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, la consegna del verbale di accertamento all'ufficiale giudiziario per la notifica non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981, in quanto la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi, solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale e, dunque, relativamente all'interruzione del termine di prescrizione, attraverso l’introduzione di un giudizio, ipotesi non ricorrente con riferimento all’interruzione del termine di prescrizione della pretesa sanzionatoria dell’amministrazione, essendo a tal fine sufficiente la notifica, al trasgressore, del processo verbale di accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)