Sez. U, Sentenza n. 6189 del 18/11/1982 (Rv. 423863 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITÀ - CLAUSOLA DEROGATIVA - VALIDITÀ EX ART. 17 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES 27 SETTEMBRE 1968 - REQUISITI - FORMA SCRITTA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - INCLUSIONE DELLA CLAUSOLA IN CONDIZIONI GENERALI RICHIAMATE DAL CONTRATTO SOTTOSCRITTO - SUFFICIENZA - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITÀ - CLAUSOLA DEROGATIVA - VALIDITÀ EX ART. 17 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES 27 SETTEMBRE 1968 - REQUISITI - FORMA SCRITTA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - INCLUSIONE DELLA CLAUSOLA IN CONDIZIONI GENERALI RICHIAMATE DAL CONTRATTO SOTTOSCRITTO - SUFFICIENZA - LIMITI.*
Il requisito della Forma scritta, al fine della validità della clausola derogativa della giurisdizione del giudice italiano, secondo la previsione dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971, n. 804), può ritenersi assicurato, ove la clausola stessa sia contenuta in condizioni generali richiamate dal contratto sottoscritto, ma non allegate, solo quando tali condizioni siano consacrate in raccolte sicure e di conoscibilità generale, come quelle degli Usi delle camere di commercio o di analoghe organizzazioni internazionali, e non anche, pertanto, quando siano contenute in meri stampati predisposti da un contraente, restando a detto fine irrilevante che l'altro contraente ne abbia avuto consegna o comunque conoscenza. (V 3799/80, mass n 407643; (V 152/78, mass n 389446).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)