Sez. U, Sentenza n. 3799 del 14/06/1980 (Rv. 407643 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CLAUSOLA DI PROROGA DELLA GIURISDIZIONE IN FAVORE DI UNO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES 27 SETTEMBRE 1968 - FORMA SCRITTA - NECESSITA - CLAUSOLA RISULTANTE FRA LE CONDIZIONI GENERALI PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI, STAMPATE A TERGO DEL CONTRATTO - VALIDITA - CONDIZIONI - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA EX ART 1341 COD CIV - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CLAUSOLA DI PROROGA DELLA GIURISDIZIONE IN FAVORE DI UNO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES 27 SETTEMBRE 1968 - FORMA SCRITTA - NECESSITA - CLAUSOLA RISULTANTE FRA LE CONDIZIONI GENERALI PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI, STAMPATE A TERGO DEL CONTRATTO - VALIDITA - CONDIZIONI - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA EX ART 1341 COD CIV - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art 17 primo comma della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla Competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (ratificata e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n 804), come interpretato dalla Corte di giustizia della comunita europea con sentenza n 24 del 14 dicembre 1976, il requisito della Forma scritta, per la clausola di 'prorogĂ della giurisdizione in favore di uno degli stati aderenti, e rispettato nel caso in cui la stessa figuri fra le condizioni generali predisposte da uno dei contraenti, stampate a tergo del documento contrattuale, qualora questo, sottoscritto da entrambe le parti, contenga un richiamo espresso a dette condizioni generali, e non abbisogna, pertanto, di una specifica approvazione per iscritto, come richiesto dall'art 1341 cod civ. (V 152/78, mass n 389446; (V 3397/75, mass n 377539).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)