Sez. U, Sentenza n. 152 del 13/01/1978 (Rv. 389446 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CLAUSOLE DEROGATIVE DELLA GIURISDIZIONE - VENDITA INTERNAZIONALE DI COSE MOBILI - DISCIPLINA APPLICABILE - CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - PROROGA DELLA COMPETENZA A FAVORE DEL GIUDICE DI UNO DEGLI STATI CONTRAENTI - EFFICACIA - FORME.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CLAUSOLE DEROGATIVE DELLA GIURISDIZIONE - VENDITA INTERNAZIONALE DI COSE MOBILI - DISCIPLINA APPLICABILE - CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - PROROGA DELLA COMPETENZA A FAVORE DEL GIUDICE DI UNO DEGLI STATI CONTRAENTI - EFFICACIA - FORME.*
In ordine alle clausole derogative della giurisdizione, e prevalente sulla disposizione dell'art 7/2 dell'allegato 1 della convenzione dell'Aja 1 luglio 1964 sui contratti di vendita internazionale di cose mobili (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n 816) - secondo cui il contenuto del contratto risulta dalle modifiche non contestate della proposta - e va, quindi, applicata la norma dell'art 17 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n 804, per cui la proroga di Competenza a favore di un giudice di uno degli stati contraenti deve essere stabilita con clausola scritta o con clausola verbale confermata per iscritto: pertanto, a tal fine, non e sufficiente la mera accettazione senza obiezioni di una conferma d'ordine, in cui si faccia riferimento a condizioni generali contenenti una clausola attributiva della Competenza esclusiva a un giudice straniero.*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 01/07/1964, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804 art. 1, Legge 21/06/1971 num. 816 art. 7 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)