Sez. 6, Sentenza n. 6542 del 17/06/1983 Ud. (dep. 14/07/1983) Rv. 159921 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - NOZIONE - DENUNCIA FORMALE DI REATI - NON NECESSITÀ.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - NOZIONE - DENUNCIA FORMALE DI REATI - NON NECESSITÀ.*
Ai fini del reato di calunnia non ha importanza che il denunciante non abbia specificato quali reati siano o meno ravvisabili nei fatti riferiti, né che abbia esplicitamente o implicitamente dichiarato che a suo avviso gli stessi fatti costituiscono solo illeciti disciplinari o meri errori professionali. Ciò che ha rilievo è che siano riferiti determinati fatti o comportamenti la cui valutazione - in ordine all'identificazione dei reati eventualmente configurabili e all'idoneità della denuncia a determinare indagini giudiziarie - va effettuata, con criterio oggettivo, dall'autorità giudiziaria. (Conf mass n 155723 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)