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Sez. 6, Sentenza n. 3062 del 26/05/1989 Ud. (dep. 03/03/1990) Rv. 183545 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183545-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - NOZIONE.*

Per la sussistenza dell'elemento materiale nel reato di calunnia, è sufficiente che siano portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria circostanze di fatto idonee ad indicare taluno come colpevole di fatti costituenti reato da lui non commessi, poiché ciò che ha rilievo è che siano riferiti determinati fatti o comportamenti la cui valutazione - in ordine all'identificazione dei reati eventualmente configurabili e all'idoneità della denuncia a determinare indagini giudiziarie - va effettuata, con criterio oggettivo, dall'autorità giudiziaria. (V mass n 159920; (Conf mass n 159921).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)