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Sez. 2, Sentenza n. 31990 del 14/06/2006 Cc. (dep. 27/09/2006) Rv. 235129 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche profitto del reato - Sequestro - Beni oggetto di procedura fallimentare - Ammissibilità - Beni sequestrati per equivalente - Pur essi oggetto di procedura fallimentare - Sequestro preventivo - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235129-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto derivante dal reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può riguardare beni che siano oggetto di una procedura fallimentare, e, quindi, può comportare il sacrificio delle ragioni dei creditori, trattandosi di beni intrinsecamente ed oggettivamente pericolosi per la loro pertinenza al reato, ma, ove tali beni siano sequestrati per equivalente, spetta al giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, dare conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle che implicano la tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 640 bis, Cod. Pen. art. 640 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)