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Sez. 3, Sentenza n. 662 del 01/12/2010 Cc. (dep. 13/01/2011) Rv. 249276 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Sequestro preventivo funzionale alla confisca "per equivalente" - Rapporti con i reati fallimentari - Mancata insinuazione al passivo dello Stato - Possibilità di disporre il sequestro ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249276-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

La mancata insinuazione dello Stato al passivo di una società dichiarata fallita non è ostativo al sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente", disposto per violazioni tributarie commesse dagli amministratori e dai concorrenti nel reato. (In motivazione la Corte, in una fattispecie in cui erano contestati agli indagati, amministratore e socio di una società fallita, i delitti di indebita compensazione e di occultamento o distruzione di documenti contabili, ha precisato che lo strumento della confisca per equivalente, esteso ai reati tributari, non è riducibile alle forme di responsabilità societaria previste dagli ordinari strumenti concorsuali e dalle fattispecie di bancarotta).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)