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Sez. 3, Sentenza n. 448 del 28/09/2011 Cc. (dep. 11/01/2012) Rv. 251873 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Confisca per equivalente - Delitto di ricettazione "transnazionale" - Somme percepite prima dell'entrata in vigore della L. n. 244 del 2007 - Provento di reati tributari ascrivibili a società dichiarate fallite - Istanza di restituzione - Ricorso - Curatore fallimentare - Legittimazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251873-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

Non sussiste l'interesse a ricorrere del curatore fallimentare contro il provvedimento del Tribunale del riesame con cui sia stato confermato il rigetto dell'istanza di restituzione di somme, oggetto di un sequestro funzionale alla confisca per equivalente relativo a somme di denaro appartenenti a società dichiarate fallite, provento di reati tributari, ma percepite prima dell'entrata in vigore della l. n. 244 del 2007. (In motivazione la Corte ha precisato che l'interesse a ricorrere non sussiste nemmeno nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto beni per un valore eccedente l'effettivo profitto del reato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Legge 16/03/2006 num. 146 art. 3, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 4, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)