Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 224 del 1974
Massime (2)
Massima n. 7407
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Nozione di giudizio a quo
- Questione sollevata dal giudice nel corso di un procedimento amministrativo
- Inammissibilità.
Leggi la massima
Come la Corte ha più volte avuto occasione di chiarire (sent. n. 81 del 1970, 74 del 1971, 216 del 1972 e 132 del 1973), se è vero che l'espressione "giudizio" di cui agli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere intesa in senso lato, tuttavia è pur sempre necessario che l'intervento del giudice non si esplichi nell'ambito di un procedimento meramente amministrativo nel quale all'organo giurisdizionale non compete alcun potere decisionale in ordine all'applicazione della norma denunciata.
Parametri
- art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87
Massima n. 7408
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Nozione di giudizio a quo
- Questione sollevata dal giudice nel corso di un procedimento amministrativo
- Inammissibilità
- Fattispecie
- Cod. pen., art. 174
- Questione promossa nel corso di procedimento relativo a domanda di grazia.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 174 del cod. pen., concernente l'istituto della grazia, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore, competente per l'esecuzione della relativa condanna, cui l'istanza di grazia sia stata presentata ai sensi dell'art. 595 cod. proc. penale.
Parametri
- art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 174 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 agosto 1973 dal pretore di Rovereto nel procedimento di esecuzione penale a carico di Tomasoni Gianfranco, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 agosto 1973 dal pretore di Rovereto nel procedimento di esecuzione penale a carico di Tomasoni Gianfranco è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 174 del codice penale;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato con deduzioni depositate il 13 novembre 1973, nelle quali chiede una dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza della questione sollevata.
punto 2
Considerato che la questione è stata sollevata nel corso di procedimento relativo alla domanda di grazia, nel quale, ai sensi dell'art. 595 cod. proc. pen., al pretore non spetta assumere alcun provvedimento di carattere decisorio, ma soltanto il compito di trasmettere la istanza del condannato o degli altri soggetti al riguardo legittimati al Procuratore generale presso la Corte d'appello competente;
che, come questa Corte ha più volte avuto occasione di chiarire con le sentenze 21 maggio 1970, n. 81, 25 marzo 1971, n. 74, 18 dicembre 1972, n. 216, e 28 giugno 1973, n. 132, se è vero che l'espressione "giudizio" di cui agli artt. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere inteso in senso lato, tuttavia è pur sempre necessario che l'intervento del giudice non si esplichi nell'ambito di un procedimento meramente amministrativo nel quale all'organo giurisdizionale non competa alcun potere decisionale in ordine all'applicazione della norma denunciata; che pertanto la questione sollevata con l'ordinanza in esame si palesa manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 174 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Rovereto con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974 FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze