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Sez. 2, Sentenza n. 2517 del 05/10/1964 (Rv. 303769 - 01)

BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE) - INVENZIONE - DEL PRESTATORE DI LAVORO - INVENZIONI DI SERVIZIO O DI AZIENDA - DIFFERENZE - INVENZIONI DI AZIENDA - DIRITTO DEL LAVORATORE AL COMPENSO - DETERMINAZIONE - RELATIVE DOMANDE - ARBITRATO OBBLIGATORIO.*
Stato
decisa il 1964-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303769-01

BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE) - INVENZIONE - DEL PRESTATORE DI LAVORO - INVENZIONI DI SERVIZIO O DI AZIENDA - DIFFERENZE - INVENZIONI DI AZIENDA - DIRITTO DEL LAVORATORE AL COMPENSO - DETERMINAZIONE - RELATIVE DOMANDE - ARBITRATO OBBLIGATORIO.*

In tema di C d 'invenzioni del dipendentè va distinta l'ipotesi delle invenzioni fatte dal prestatore d'opera subordinato, nell'esplicazione di una attivita inventiva prevista come oggetto del contratto o del rapporto ed a tale scopo retribuita (invenzioni di servizio), che appartengono de iure al datore di lavoro senza che spetti nessun ulteriore compenso all'inventore, salvo il diritto di essere riconosciuto autore (art.23 comma 1 d l 28 giugno 1939 n 1127) da quelle in cui qualsiasi attivita lavorativa del dipendente puo essere idonea a costituire il presupposto delle invenzioni, anche se diretta a un fine diverso e piu limitato rispetto a quello inventivo (C d invenzioni di azienda). In linea di principio le invenzioni di azienda, sia che si inseriscano occasionalmente nell'esplicazione delle normali mansioni tecniche cui e addetto il dipendente, o siano state conseguite nell'esecuzione di un incarico speciale del committente di dedicarsi all'attivita inventiva in via complementare o sostitutiva di quella normalmente svolta (art 23 comma 2 d l cit)' sia che l'attivita inventiva sia stata esplicata dal dipendente addetto a mansioni diverse, di propria iniziativa e senza Obbligo contrattuale o incarico speciale, ma utilizzando i mezzi dell'azienda ed avvalendosi dell'esperienza acquisita nel normale lavoro (art 24 d l cit) non apparterrebbero all'imprenditore. Peraltro la legge, ritenendo rilevante il fatto che l'inventore sia stato sostanzialmente sollecitato ad esse, ispirato ed aiutato dall'ambiente in cui prestava la sua opera, ha stabilito che anche i diritti inerenti a tali invenzioni appartengano all'imprenditore, ma che l'inventore, purche il ritrovato sia stato brevettato, abbia diritto ad un compenso particolare (premio, canone, o prezzo) calcolato sulla base dell'effettivo valore dell'invenzione o correlativo allo Esercizio o all'acquisto da parte del datore di lavoro dei diritti esclusivi nascenti dall'invenzione. Tale compenso e liquidato, sia rispetto all'an debeatur che al quantum, da un collegio di arbitri amichevoli compositori, che costituisce un arbitrato obbligatorio e non una giurisdizione speciale, perche la scelta dei componenti e rimessa alla libera volonta delle parti. Spetta pertanto al predetto collegio arbitrale la Competenza a conoscere delle domande di compenso relative alle invenzioni C d d'azienda del dipendente. (V 1547/61; 3380/59; 1337/59; 2276/55; sul collegio V 853/63 3050-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)