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Sez. 3, Sentenza n. 3434 del 08/03/2002 (Rv. 552942 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Ordinanza anticipatoria di condanna dopo la chiusura dell'istruzione - Art. 186-quater cod. proc. civ. - Locuzione "parte intimata" - Significato - Notifica del precetto alla parte destinataria dell'ordine del giudice - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Rinuncia alla pronuncia della sentenza - Legittimazione della parte destinataria dell'ordinanza anticipatoria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552942-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE

In tema di ordinanza anticipatoria di condanna, emanata dal giudice una volta esaurita l'istruzione, l'espressione "parte intimata", di cui al quarto comma dell'art. 186-quater cod. proc. civ., indica, non già la parte cui sia stato intimato il precetto, ma, semplicemente, la parte destinataria dell'ordinanza stessa; pertanto, la parte a cui, nel provvedimento del giudice, viene ordinato il pagamento di somme ovvero la consegna o il rilascio di beni, è subito legittimata, senza dover attendere la notificazione del precetto, ad effettuare la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza, ciò che, determinando la trasformazione, "quoad effectum", dell'ordinanza anticipatoria in sentenza impugnabile, consente la proposizione tanto dell'appello quanto dell'istanza di sospensione del titolo esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)